Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali›Titolo VII
Art. 259
294 / 301Piccoli fallimenti.
In vigore dal 21 apr 1942
Per i piccoli fallimenti in corso all'entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni anteriori.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-259