Disciplina del fallimento e delle procedure concorsualiTitolo VII

Art. 257

Azione di responsabilità contro gli amministratori.

In vigore dal 21 apr 1942
Il giudice può autorizzare le misure cautelari previste dall' anche se l'azione di responsabilità contro gli amministratori è stata disposta prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
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