Disciplina del fallimento e delle procedure concorsualiTitolo VII

Art. 253

Ripartizione dell'attivo.

In vigore dal 21 apr 1942
Alla ripartizione dell'attivo fra i creditori si applicano le nuove disposizioni a meno che lo stato di ripartizione non sia stato già reso esecutivo con ordinanza del giudice delegato pronunciata anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
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Ripartizione dell'attivo. (Art. 253 Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.) — Testo vigente | Portale Normativo