Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali›Titolo VII
Art. 251
Domande tardive e istanze di revocazione.
In vigore dal 21 apr 1942
Se sono in corso giudizi su domande tardive per l'ammissione di crediti al passivo o su istanze di revocazione contro crediti ammessi e le cause relative non sono già state assegnate a sentenza, il tribunale con ordinanza rimette le parti davanti al giudice delegato per la prosecuzione del giudizio secondo le disposizioni degli .
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-251