Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali›Titolo VII
Art. 247
Delegazione dei creditori.
In vigore dal 21 apr 1942
Nei fallimenti in corso le delegazioni dei creditori già costituite rimangono in carica. Tuttavia ove si debba procedere alla sostituzione di uno o più membri di essi, si applicano le norme dell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-247