Disciplina del fallimento e delle procedure concorsualiTitolo VII

Art. 247

Delegazione dei creditori.

In vigore dal 21 apr 1942
Nei fallimenti in corso le delegazioni dei creditori già costituite rimangono in carica. Tuttavia ove si debba procedere alla sostituzione di uno o più membri di essi, si applicano le norme dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-247

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Delegazione dei creditori. (Art. 247 Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.) — Testo vigente | Portale Normativo