Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali›Titolo VII
Art. 245
Deposito delle somme riscosse.
In vigore dal 21 apr 1942
Il curatore, entro trenta giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, deve provvedere in conformità alle disposizioni dell' per i depositi di somme effettuati anteriormente alla predetta data.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-245