Disciplina del fallimento e delle procedure concorsualiTitolo VII

Art. 243

Rappresentante degli eredi.

In vigore dal 21 apr 1942
Nei fallimenti in corso il rappresentante degli eredi previsto dall', comma secondo, deve essere designato entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
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Rappresentante degli eredi. (Art. 243 Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.) — Testo vigente | Portale Normativo