Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali›Titolo VII
Art. 243
Rappresentante degli eredi.
In vigore dal 21 apr 1942
Nei fallimenti in corso il rappresentante degli eredi previsto dall', comma secondo, deve essere designato entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-243