Disciplina del fallimento e delle procedure concorsualiTitolo VII

Art. 246

Provvedimenti del giudice delegato.

In vigore dal 21 apr 1942
I reclami contro i provvedimenti del giudice delegato sono regolati dalle nuove disposizioni, semprechè le cause relative non siano già state assegnate a sentenza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-246

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Provvedimenti del giudice delegato. (Art. 246 Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.) — Testo vigente | Portale Normativo