Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali›Titolo VII
Art. 246
Provvedimenti del giudice delegato.
In vigore dal 21 apr 1942
I reclami contro i provvedimenti del giudice delegato sono regolati dalle nuove disposizioni, semprechè le cause relative non siano già state assegnate a sentenza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-246