Disciplina del fallimento e delle procedure concorsualiTitolo VII

Art. 248

Esercizio provvisorio.

In vigore dal 21 apr 1942
Le disposizioni dell' si applicano anche all'esercizio provvisorio dell'impresa del fallito in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
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Esercizio provvisorio. (Art. 248 Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.) — Testo vigente | Portale Normativo