Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali›Titolo VII
Art. 248
Esercizio provvisorio.
In vigore dal 21 apr 1942
Le disposizioni dell' si applicano anche all'esercizio provvisorio dell'impresa del fallito in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-248