Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali›Titolo VII
Art. 244
Sentenza dichiarativa di fallimento.
In vigore dal 21 apr 1942
Le opposizioni alla sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata prima dell'entrata in vigore del presente decreto sono regolate dalle leggi anteriori.
Il gravame contro il provvedimento che respinge la istanza di fallimento è regolato dalle nuove disposizioni, semprechè la causa relativa non sia stata già assegnata a sentenza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-244