Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali›Titolo VII
Art. 252
Liquidazione dell'attivo.
In vigore dal 21 apr 1942
Se prima della entrata in vigore del presente decreto è stata eseguita o autorizzata la vendita di beni compresi nel fallimento il relativo procedimento prosegue secondo le disposizioni anteriori.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-252