Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali›Capo IV
Art. 238
Esercizio dell'azione penale per reati in materia di fallimento.
In vigore dal 21 apr 1942
Per i reati previsti negli l'azione penale è esercitata dopo la comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento di cui all'.
È iniziata anche prima nel caso previsto dall' e in ogni altro in cui concorrano gravi motivi e già esista o sia contemporaneamente presentata domanda per ottenere la dichiarazione suddetta.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-238