Disciplina del fallimento e delle procedure concorsualiCapo IV

Art. 238

Esercizio dell'azione penale per reati in materia di fallimento.

In vigore dal 21 apr 1942
Per i reati previsti negli l'azione penale è esercitata dopo la comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento di cui all'. È iniziata anche prima nel caso previsto dall' e in ogni altro in cui concorrano gravi motivi e già esista o sia contemporaneamente presentata domanda per ottenere la dichiarazione suddetta.
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Esercizio dell'azione penale per reati in materia di fallimento. (Art. 238 Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.) — Testo vigente | Portale Normativo