Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali›Capo II
Art. 234
Esercizio abusivo di attività commerciale.
In vigore dal 21 apr 1942
Chiunque esercita un'impresa commerciale, sebbene si trovi in stato d'inabilitazione ad esercitarla per effetto di condanna penale, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a lire mille.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-234