Disciplina del fallimento e delle procedure concorsualiCapo II

Art. 234

Esercizio abusivo di attività commerciale.

In vigore dal 21 apr 1942
Chiunque esercita un'impresa commerciale, sebbene si trovi in stato d'inabilitazione ad esercitarla per effetto di condanna penale, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a lire mille.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-234

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Esercizio abusivo di attività commerciale. (Art. 234 Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.) — Testo vigente | Portale Normativo