Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali›Capo II
Art. 230
Omessa consegna o deposito di cose del fallimento.
In vigore dal 21 apr 1942
Il curatore che non ottempera all'ordine del giudice di consegnare o depositare somme o altra cosa del fallimento, ch'egli detiene a causa del suo ufficio, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire diecimila.
Se il fatto avviene per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a lire tremila.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-230