Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali›Capo II
Art. 228
Interesse privato del curatore negli atti del fallimento.
In vigore dal 21 apr 1942
Salvo che al fatto non siano applicabili gli articoli 315, 317, 318, 319, 321, 322 e 323 del codice penale, il curatore che prende interesse privato in qualsiasi atto del fallimento direttamente o per interposta persona o con atti simulati è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa non inferiore a lire duemila.
La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-228