Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali›Capo II
Art. 228
35 / 301Interesse privato del curatore negli atti del fallimento.
In vigore dal 21 apr 1942
Salvo che al fatto non siano applicabili gli articoli 315, 317, 318, 319, 321, 322 e 323 del codice penale, il curatore che prende interesse privato in qualsiasi atto del fallimento direttamente o per interposta persona o con atti simulati è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa non inferiore a lire duemila.
La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-228