Art. 228 · Interesse privato del curatore negli atti del fallimento.
Disciplina del fallimento e delle procedure concorsualiCapo II

Art. 228

35 / 301

Interesse privato del curatore negli atti del fallimento.

In vigore dal 21 apr 1942
Salvo che al fatto non siano applicabili gli articoli 315, 317, 318, 319, 321, 322 e 323 del codice penale, il curatore che prende interesse privato in qualsiasi atto del fallimento direttamente o per interposta persona o con atti simulati è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa non inferiore a lire duemila. La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-228