Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali›Capo II
Art. 225
Ricorso abusivo al credito.
In vigore dal 21 apr 1942
Si applicano le pene stabilite nell' agli amministratori ed ai direttori generali di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso il fatto in esso previsto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-225