Disciplina del fallimento e delle procedure concorsualiCapo II

Art. 225

Ricorso abusivo al credito.

In vigore dal 21 apr 1942
Si applicano le pene stabilite nell' agli amministratori ed ai direttori generali di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso il fatto in esso previsto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-225

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