Disciplina del fallimento e delle procedure concorsualiCapo II

Art. 223

Fatti di bancarotta fraudolenta.

In vigore dal 16 apr 2002
Si applicano le pene stabilite nell' agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo. Si applica alle persone suddette la pena prevista dal primo comma dell', se: 1. Hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile. 2) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società. Si applica altresì in ogni caso la disposizione dell'ultimo comma dell'.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-223

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