Disciplina del fallimento e delle procedure concorsualiTitolo VI

Art. 222

Fallimento delle società in nome collettivo e in accomandita semplice.

In vigore dal 21 apr 1942
Nel fallimento delle società in nome collettivo e in accomandita semplice le disposizioni del presente capo si applicano ai fatti commessi dai soci illimitatamente responsabili.
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Fallimento delle società in nome collettivo e in accomandita semplice. (Art. 222 Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.) — Testo vigente | Portale Normativo