Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali›Titolo VI
Art. 220
Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte del fallito.
In vigore dal 21 apr 1942
È punito con la reclusione da sei a diciotto mesi il fallito, il quale, fuori dei casi preveduti all', nell'elenco nominativo dei suoi creditori denuncia creditori inesistenti od omette di dichiarare l'esistenza di altri beni da comprendere nell'inventario, ovvero non osserva gli obblighi imposti dagli , n. 3, e 49.
Se il fatto è avvenuto per colpa, si applica la reclusione fino ad un anno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-220