Disciplina del fallimento e delle procedure concorsualiTitolo VI

Art. 220

Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte del fallito.

In vigore dal 21 apr 1942
È punito con la reclusione da sei a diciotto mesi il fallito, il quale, fuori dei casi preveduti all', nell'elenco nominativo dei suoi creditori denuncia creditori inesistenti od omette di dichiarare l'esistenza di altri beni da comprendere nell'inventario, ovvero non osserva gli obblighi imposti dagli , n. 3, e 49. Se il fatto è avvenuto per colpa, si applica la reclusione fino ad un anno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-220

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Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte del fallito. (Art. 220 Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.) — Testo vigente | Portale Normativo