Disciplina del fallimento e delle procedure concorsualiTitolo VI

Art. 219

Circostanze aggravanti e circostanza attenuante.

In vigore dal 21 apr 1942
Nel caso in cui i fatti previsti negli hanno cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità, le pene da essi stabilite sono aumentate fino alla metà. Le pene stabilite negli articoli suddetti sono aumentate: 1) se il colpevole ha commesso più fatti tra quelli previsti in ciascuno degli articoli indicati; 2) se il colpevole per divieto di legge non poteva esercitare un'impresa commerciale. Nel caso in cui i fatti indicati nel primo comma hanno cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità, le pene sono ridotte fino al terzo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-219

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Circostanze aggravanti e circostanza attenuante. (Art. 219 Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.) — Testo vigente | Portale Normativo