Disciplina del fallimento e delle procedure concorsualiCapo II

Art. 227

Reati dell'institore.

In vigore dal 21 apr 1942
All'institore dell'imprenditore, dichiarato fallito, il quale nella gestione affidatagli si è reso colpevole dei fatti preveduti negli si applicano le pene in questi stabilite.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-227

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