Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali›Capo II
Art. 231
Coadiutori del curatore.
In vigore dal 21 apr 1942
Le disposizioni degli si applicano anche alle persone che coadiuvano il curatore nell'amministrazione del fallimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-231