Disciplina del fallimento e delle procedure concorsualiCapo II

Art. 235

Omessa trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari.

In vigore dal 15 dic 1981
Il pubblico ufficiale abilitato a levare protesti cambiari che, senza giustificato motivo, omette di inviare nel termine prescritto al presidente del tribunale gli elenchi dei protesti cambiari per mancato pagamento, o invia elenchi incompleti, è punito con l'ammenda fino a lire cinquecentomila. La stessa pena si applica al procuratore del registro che nel termine prescritto non trasmette l'elenco delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento a norma dell', secondo comma, o trasmette un elenco incompleto.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-235

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