Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali›Capo II
Art. 235
Omessa trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari.
In vigore dal 15 dic 1981
Il pubblico ufficiale abilitato a levare protesti cambiari che, senza giustificato motivo, omette di inviare nel termine prescritto al presidente del tribunale gli elenchi dei protesti cambiari per mancato pagamento, o invia elenchi incompleti, è punito con l'ammenda fino a lire cinquecentomila.
La stessa pena si applica al procuratore del registro che nel termine prescritto non trasmette l'elenco delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento a norma dell', secondo comma, o trasmette un elenco incompleto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-235