Disciplina del fallimento e delle procedure concorsualiCapo III

Art. 237

Liquidazione coatta amministrativa.

In vigore dal 16 nov 2015
L'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza a norma degli è equiparato alla dichiarazione di fallimento ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo. Nel caso di liquidazione coatta amministrativa, si applicano al commissario liquidatore ed alle persone che lo coadiuvano nell'amministrazione della procedura le disposizioni degli . Nel caso di risoluzione, si applicano al commissario speciale di cui all' del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE e alle persone che lo coadiuvano nell'amministrazione della procedura le disposizioni degli .

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-237

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Liquidazione coatta amministrativa. (Art. 237 Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.) — Testo vigente | Portale Normativo