Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali›Capo III
Art. 237
Liquidazione coatta amministrativa.
In vigore dal 16 nov 2015
L'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza a norma degli è equiparato alla dichiarazione di fallimento ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo.
Nel caso di liquidazione coatta amministrativa, si applicano al commissario liquidatore ed alle persone che lo coadiuvano nell'amministrazione della procedura le disposizioni degli .
Nel caso di risoluzione, si applicano al commissario speciale di cui all' del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE e alle persone che lo coadiuvano nell'amministrazione della procedura le disposizioni degli .
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-237