Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali›Sez. III
Art. 37
Revoca del curatore.
In vigore dal 17 lug 2006
Il tribunale può in ogni tempo, su proposta del giudice delegato o su richiesta del comitato dei creditori o d'ufficio, revocare il curatore.
Il tribunale provvede con decreto motivato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori.
Contro il decreto di revoca o di rigetto dell'istanza di revoca, è ammesso reclamo alla corte di appello ai sensi dell'; il reclamo non sospende l'efficacia del decreto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-37