Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali›Sez. III
Art. 34
Deposito delle somme riscosse.
In vigore dal 1 gen 2018
Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore sono depositate entro il termine massimo di dieci giorni dalla corresponsione sul conto corrente intestato alla procedura fallimentare aperto presso un ufficio postale o presso una banca scelti dal curatore. Su proposta del curatore il comitato dei creditori può autorizzare che le somme riscosse vengano in tutto o in parte investite con strumenti diversi dal deposito in conto corrente, purchè sia garantita l'integrità del capitale.
La mancata costituzione del deposito nel termine prescritto è valutata dal tribunale ai fini della revoca del curatore.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 SETTEMBRE 2007, N. 169.
Il prelievo delle somme è eseguito su copia conforme del mandato di pagamento del giudice delegato.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."
- La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto (con l'art. 1, comma 472, lettere a) e b)) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 6-ter, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, all'articolo 34 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel primo comma, le parole da: « Su » fino a: « capitale » sono soppresse; b) nel terzo comma, dopo la parola: « delegato » sono aggiunte le seguenti: « e, nel periodo di intestazione "Fondo unico giustizia" del conto corrente, su disposizione di Equitalia Giustizia SpA »".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-34