Art. 37 · Revoca del curatore.
Disciplina del fallimento e delle procedure concorsualiSez. III

Art. 37

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Revoca del curatore.

In vigore dal 17 lug 2006
Il tribunale può in ogni tempo, su proposta del giudice delegato o su richiesta del comitato dei creditori o d'ufficio, revocare il curatore. Il tribunale provvede con decreto motivato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori. Contro il decreto di revoca o di rigetto dell'istanza di revoca, è ammesso reclamo alla corte di appello ai sensi dell'; il reclamo non sospende l'efficacia del decreto.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-37