Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali›Capo II
Art. 233
Mercato di voto.
In vigore dal 21 apr 1942
Il creditore che stipula col fallito o con altri nell'interesse del fallito vantaggi a proprio favore per dare il suo voto nel concordato o nelle deliberazioni del comitato dei creditori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire mille.
La somma o le cose ricevute dal creditore sono confiscate.
La stessa pena si applica al fallito e a chi ha contrattato col creditore nell'interesse del fallito.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-233