Disciplina del fallimento e delle procedure concorsualiCapo II

Art. 232

Domande di ammissione di crediti simulati o distrazioni senza concorso col fallito.

In vigore dal 21 apr 1942
È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinquecento a cinquemila chiunque, fuori dei casi di concorso in bancarotta, anche per interposta persona presenta domanda di ammissione al passivo del fallimento per un credito fraudolentemente simulato. Se la domanda è ritirata prima della verificazione dello stato passivo, la pena è ridotta alla metà. È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque: 1) dopo la dichiarazione di fallimento, fuori dei casi di concorso in bancarotta o di favoreggiamento, sottrae, distrae, ricetta ovvero in pubbliche o private dichiarazioni dissimula beni del fallito; 2) essendo consapevole dello stato di dissesto dell'imprenditore distrae o ricetta merci o altri beni dello stesso o li acquista a prezzo notevolmente inferiore al valore corrente, se il fallimento si verifica. La pena, nei casi previsti ai numeri 1 e 2, è aumentata se l'acquirente è un imprenditore che esercita un'attività commerciale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-232

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Domande di ammissione di crediti simulati o distrazioni senza concorso col fallito. (Art. 232 Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.) — Testo vigente | Portale Normativo