Disciplina del fallimento e delle procedure concorsualiCapo II

Art. 229

Accettazione di retribuzione non dovuta.

In vigore dal 21 apr 1942
Il curatore del fallimento che riceve o pattuisce una retribuzione, in danaro o in altra forma, in aggiunta di quella liquidata in suo favore dal tribunale o dal giudice delegato, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire mille a cinquemila. Nei casi più gravi alla condanna può aggiungersi l'inabilitazione temporanea all'ufficio di amministratore per la durata non inferiore a due anni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-229

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Accettazione di retribuzione non dovuta. (Art. 229 Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.) — Testo vigente | Portale Normativo