Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali›Capo II
Art. 229
Accettazione di retribuzione non dovuta.
In vigore dal 21 apr 1942
Il curatore del fallimento che riceve o pattuisce una retribuzione, in danaro o in altra forma, in aggiunta di quella liquidata in suo favore dal tribunale o dal giudice delegato, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire mille a cinquemila.
Nei casi più gravi alla condanna può aggiungersi l'inabilitazione temporanea all'ufficio di amministratore per la durata non inferiore a due anni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-229