Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali›Capo II
Art. 226
Denuncia di crediti inesistenti.
In vigore dal 21 apr 1942
Si applicano le pene stabilite nell' agli amministratori, ai direttori generali e ai liquidatori di società dichiarate fallite, che hanno commesso i fatti in esso indicati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-226