Disciplina del fallimento e delle procedure concorsualiCapo II

Art. 226

Denuncia di crediti inesistenti.

In vigore dal 21 apr 1942
Si applicano le pene stabilite nell' agli amministratori, ai direttori generali e ai liquidatori di società dichiarate fallite, che hanno commesso i fatti in esso indicati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-226

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Denuncia di crediti inesistenti. (Art. 226 Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.) — Testo vigente | Portale Normativo