Art. 226 · Denuncia di crediti inesistenti.
Disciplina del fallimento e delle procedure concorsualiCapo II

Art. 226

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Denuncia di crediti inesistenti.

In vigore dal 21 apr 1942
Si applicano le pene stabilite nell' agli amministratori, ai direttori generali e ai liquidatori di società dichiarate fallite, che hanno commesso i fatti in esso indicati.
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