Art. 222 · Fallimento delle società in nome collettivo e in accomandita semplice.
Disciplina del fallimento e delle procedure concorsualiTitolo VI

Art. 222

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Fallimento delle società in nome collettivo e in accomandita semplice.

In vigore dal 21 apr 1942
Nel fallimento delle società in nome collettivo e in accomandita semplice le disposizioni del presente capo si applicano ai fatti commessi dai soci illimitatamente responsabili.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-222