Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali›Capo II
Art. 225
32 / 301Ricorso abusivo al credito.
In vigore dal 21 apr 1942
Si applicano le pene stabilite nell' agli amministratori ed ai direttori generali di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso il fatto in esso previsto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-225