Art. 225 · Ricorso abusivo al credito.
Disciplina del fallimento e delle procedure concorsualiCapo II

Art. 225

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Ricorso abusivo al credito.

In vigore dal 21 apr 1942
Si applicano le pene stabilite nell' agli amministratori ed ai direttori generali di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso il fatto in esso previsto.
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