Art. 234 · Esercizio abusivo di attività commerciale.
Disciplina del fallimento e delle procedure concorsualiCapo II

Art. 234

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Esercizio abusivo di attività commerciale.

In vigore dal 21 apr 1942
Chiunque esercita un'impresa commerciale, sebbene si trovi in stato d'inabilitazione ad esercitarla per effetto di condanna penale, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a lire mille.
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