Art. 243 · Rappresentante degli eredi.
Disciplina del fallimento e delle procedure concorsualiTitolo VII

Art. 243

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Rappresentante degli eredi.

In vigore dal 21 apr 1942
Nei fallimenti in corso il rappresentante degli eredi previsto dall', comma secondo, deve essere designato entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
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