Art. 247 · Delegazione dei creditori.
Disciplina del fallimento e delle procedure concorsualiTitolo VII

Art. 247

282 / 301

Delegazione dei creditori.

In vigore dal 21 apr 1942
Nei fallimenti in corso le delegazioni dei creditori già costituite rimangono in carica. Tuttavia ove si debba procedere alla sostituzione di uno o più membri di essi, si applicano le norme dell'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-247