Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali›Titolo VII
Art. 260
Concordato preventivo.
In vigore dal 21 apr 1942
La procedura di concordato preventivo, per la quale prima dell'entrata in vigore del presente decreto sia intervenuto il decreto previsto dall' della legge 24 maggio 1903, n. 197, sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti, prosegue secondo le disposizioni anteriori. Ma il giudizio di omologazione è regolato dalle nuove disposizioni.
Per i giudizi di omologazione in corso e per gli effetti e le modalità di esecuzione del concordato si applicano le disposizioni dell', commi secondo, terzo e quarto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-260