Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali›Titolo VII
Art. 264
Istituto di credito.
In vigore dal 21 apr 1942
Quando nel presente decreto si fa riferimento a istituti di credito in detta espressione s'intendono comprese, oltre l'istituto di emissione, le imprese autorizzate e controllate a norma delle leggi vigenti dall'ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-264