Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali›Titolo II
Art. 9 bis
Disposizioni in materia di incompetenza.
In vigore dal 1 gen 2008
Il provvedimento che dichiara l'incompetenza è trasmesso in copia al tribunale dichiarato incompetente, il quale dispone con decreto l'immediata trasmissione degli atti a quello competente. Allo stesso modo provvede il tribunale che dichiara la propria incompetenza.
Il tribunale dichiarato competente, entro venti giorni dal ricevimento degli atti, se non richiede d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell' del codice di procedura civile, dispone la prosecuzione della procedura fallimentare, provvedendo alla nomina del giudice delegato e del curatore.
Restano salvi gli effetti degli atti precedentemente compiuti.
Qualora l'incompetenza sia dichiarata all'esito del giudizio di cui all', l'appello, per le questioni diverse dalla competenza, è riassunto, a norma dell' del codice di procedura civile, dinanzi alla corte di appello competente.
Nei giudizi promossi ai sensi dell' dinanzi al tribunale dichiarato incompetente, il giudice assegna alle parti un termine per la riassunzione della causa davanti al giudice competente ai sensi dell' del codice di procedura civile e ordina la cancellazione della causa dal ruolo.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-9-bis