Disciplina del fallimento e delle procedure concorsualiTitolo VII

Art. 262

Iscrizione nel registro delle imprese.

In vigore dal 21 apr 1942
Fino all'attuazione del registro delle imprese non si fa luogo alle iscrizioni che secondo il presente decreto dovrebbero essere eseguite in detto registro. Tuttavia i provvedimenti relativi alle società, per i quali sia prevista la iscrizione nel registro delle imprese, sono iscritti nei registri di cancelleria presso i tribunali, provvisoriamente mantenuti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-262

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