Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali›Titolo VII
Art. 265
Norma di rinvio.
In vigore dal 21 apr 1942
Le disposizioni transitorie per il codice di procedura civile approvate con Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, si applicano anche ai procedimenti in corso connessi alle procedure di fallimento o di concordato preventivo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-265