Disciplina del fallimento e delle procedure concorsualiTitolo VII

Art. 265

Norma di rinvio.

In vigore dal 21 apr 1942
Le disposizioni transitorie per il codice di procedura civile approvate con Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, si applicano anche ai procedimenti in corso connessi alle procedure di fallimento o di concordato preventivo.
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Norma di rinvio. (Art. 265 Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.) — Testo vigente | Portale Normativo