Disciplina del fallimento e delle procedure concorsualiTitolo II

Art. 9 ter

Conflitto positivo di competenza.

In vigore dal 17 lug 2006
Quando il fallimento è stato dichiarato da più tribunali, il procedimento prosegue avanti al tribunale competente che si è pronunciato per primo. Il tribunale che si è pronunciato successivamente, se non richiede d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell' del codice di procedura civile, dispone la trasmissione degli atti al tribunale che si è pronunziato per primo. Si applica l', in quanto compatibile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-9-ter

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo