Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali›Sez. III
Art. 67 bis
Patrimoni destinati ad uno specifico affare.
In vigore dal 17 lug 2006
Gli atti che incidono su un patrimonio destinato ad uno specifico affare previsto dall'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a) del codice civile, sono revocabili quando pregiudicano il patrimonio della società. Il presupposto soggettivo dell'azione è costituito dalla conoscenza dello stato d'insolvenza della società.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-67-bis