Disciplina del fallimento e delle procedure concorsualiSez. III

Art. 67 bis

Patrimoni destinati ad uno specifico affare.

In vigore dal 17 lug 2006
Gli atti che incidono su un patrimonio destinato ad uno specifico affare previsto dall'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a) del codice civile, sono revocabili quando pregiudicano il patrimonio della società. Il presupposto soggettivo dell'azione è costituito dalla conoscenza dello stato d'insolvenza della società.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-67-bis

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo