Art. 67 bis · Patrimoni destinati ad uno specifico affare.
Disciplina del fallimento e delle procedure concorsualiSez. III

Art. 67 bis

107 / 301

Patrimoni destinati ad uno specifico affare.

In vigore dal 17 lug 2006
Gli atti che incidono su un patrimonio destinato ad uno specifico affare previsto dall'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a) del codice civile, sono revocabili quando pregiudicano il patrimonio della società. Il presupposto soggettivo dell'azione è costituito dalla conoscenza dello stato d'insolvenza della società.
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