Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali›Capo X
Art. 146
Amministratori, direttori generali, componenti degli organi di controllo, liquidatori e soci di società a responsabilità limitata.
In vigore dal 17 lug 2006
Gli amministratori e i liquidatori della società sono tenuti agli obblighi imposti al fallito dall'. Essi devono essere sentiti in tutti i casi in cui la legge richiede che sia sentito il fallito.
Sono esercitate dal curatore previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori:
a) le azioni di responsabilità contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori;
b) l'azione di responsabilità contro i soci della società a responsabilità limitata, nei casi previsti dall'articolo 2476, comma settimo, del codice civile.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-146