Disciplina del fallimento e delle procedure concorsualiCapo X

Art. 146

Amministratori, direttori generali, componenti degli organi di controllo, liquidatori e soci di società a responsabilità limitata.

In vigore dal 17 lug 2006
Gli amministratori e i liquidatori della società sono tenuti agli obblighi imposti al fallito dall'. Essi devono essere sentiti in tutti i casi in cui la legge richiede che sia sentito il fallito. Sono esercitate dal curatore previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori: a) le azioni di responsabilità contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori; b) l'azione di responsabilità contro i soci della società a responsabilità limitata, nei casi previsti dall'articolo 2476, comma settimo, del codice civile.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-146

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Amministratori, direttori generali, componenti degli organi di controllo, liquidatori e soci di società a responsabilità limitata. (Art. 146 Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.) — Testo vigente | Portale Normativo