Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali›Capo IX

Art. 144

Esdebitazione per i crediti concorsuali non concorrenti.

In vigore dal 1 gen 2008
Il decreto di accoglimento della domanda di esdebitazione produce effetti anche nei confronti dei creditori anteriori alla apertura della procedura di liquidazione che non hanno presentato la domanda di ammissione al passivo; in tale caso, l'esdebitazione opera per la sola eccedenza alla percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale con sentenza 8 - 15 luglio 2004 n. 224 (in G.U. 1a s.s. 21/07/2004, n. 28) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 144, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui prevede che il termine per la proposizione del reclamo avverso la sentenza che provvede sull'istanza di riabilitazione decorre dalla affissione della sentenza stessa anziche' dalla sua comunicazione.".
  • Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto: -(con l'art. 19, comma 1) che "Le disposizioni di cui al Capo IX «della esdebitazione» del Titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni, si applicano anche alle procedure di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5." -(con l'art. 19, comma 2) che "Qualora le procedure fallimentari di cui al comma 1 risultino chiuse alla data di entrata in vigore del presente decreto, la domanda di esdebitazione puo' essere presentata nel termine di un anno dalla medesima data." -(con l'art. 22, comma 4) "L'articolo 19 si applica alle procedure di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, pendenti o chiuse alla data di entrata in vigore del presente decreto." -(con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-144

In sintesi

Quando viene accolta la richiesta di esdebitazione con apposito decreto, i suoi effetti si applicano anche a chi vantava un credito prima dell'apertura della procedura ma non ha chiesto di essere ammesso al passivo. Tuttavia, per questi creditori rimasti fuori, la liberazione dal debito non è totale fin da subito: essa riguarda soltanto la parte di credito che eccede la percentuale effettivamente pagata agli altri creditori di pari grado che hanno partecipato al concorso.

Perché esiste questa norma

La norma estende i benefici della liberazione dai debiti residui anche verso i creditori che non hanno partecipato formalmente alla procedura, evitando disparità di trattamento ingiustificate.

A chi si applica

Si applica al debitore che ha ottenuto il decreto di esdebitazione e ai creditori anteriori all'apertura della procedura di liquidazione che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo.

Esempio pratico

Un fornitore vanta un credito sorto prima della liquidazione ma non fa domanda per partecipare al passivo. Nel concorso i creditori del suo stesso grado ricevono il 30% dell'importo dovuto. Per effetto del decreto di esdebitazione, il debitore viene liberato solo per la parte eccedente tale 30%.

Cosa è cambiato

L'articolo 144 ha subito diverse modifiche: la Corte Costituzionale con sentenza n. 869 del 2004 ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del quarto comma; successivamente il Decreto Legislativo n. 5 del 9 gennaio 2006 (art. 128, comma 1) e il Decreto Legislativo n. 169 del 12 settembre 2007 (art. 10, comma 2) ne hanno modificato la formulazione.

Domande frequenti

Cosa accade ai creditori che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo?Subiscono comunque gli effetti del decreto di accoglimento dell'esdebitazione, ma con specifici limiti percentuali.
In che misura opera l'esdebitazione per i crediti anteriori non ammessi al passivo?L'esdebitazione opera unicamente per l'eccedenza rispetto alla percentuale che è stata attribuita nel concorso ai creditori di pari grado.
Quale provvedimento stabilisce l'esdebitazione verso questi creditori?Gli effetti sono prodotti direttamente dal decreto di accoglimento della domanda di esdebitazione.

Termini chiave

esdebitazionedomanda di ammissione al passivocreditori anterioriprocedura di liquidazionecreditori di pari grado

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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