Disciplina del fallimento e delle procedure concorsualiCapo X

Art. 148

Fallimento della società e dei soci.

In vigore dal 17 lug 2006
Nei casi previsti dall', il tribunale nomina, sia per il fallimento della società, sia per quello dei soci un solo giudice delegato e un solo curatore, pur rimanendo distinte le diverse procedure. Possono essere nominati più comitati dei creditori. Il patrimonio della società e quello dei singoli soci sono tenuti distinti. Il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della società si intende dichiarato per l'intero e con il medesimo eventuale privilegio generale anche nel fallimento dei singoli soci. Il creditore sociale ha diritto di partecipare a tutte le ripartizioni fino all'integrale pagamento, salvo il regresso fra i fallimenti dei soci per la parte pagata in più della quota rispettiva. I creditori particolari partecipano soltanto al fallimento dei soci loro debitori. Ciascun creditore può contestare i crediti dei creditori con i quali si trova in concorso.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-148

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Fallimento della società e dei soci. (Art. 148 Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.) — Testo vigente | Portale Normativo