Disciplina del fallimento e delle procedure concorsualiSez. II

Art. 141

Nuova proposta di concordato.

In vigore dal 17 lug 2006
Reso esecutivo il nuovo stato passivo, il proponente è ammesso a presentare una nuova proposta di concordato. Questo non può tuttavia essere omologato se prima dell'udienza a ciò destinata non sono depositate, nei modi stabiliti del giudice delegato, le somme occorrenti per il suo integrale adempimento o non sono prestate garanzie equivalenti.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-141

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Nuova proposta di concordato. (Art. 141 Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.) — Testo vigente | Portale Normativo